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Sez. 1, Sentenza n. 31641 del 01/07/2004 Cc. (dep. 20/07/2004) Rv. 229503 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - QUESTIONI DI NULLITÀ - IN GENERE | Dichiarazione di nullità del giudizio e della sentenza di primo grado - Efficacia vincolante per il primo giudice - Sussistenza - Rimedio esperibile contro di essa - Indicazione.
Stato
decisa il 2004-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229503-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - QUESTIONI DI NULLITÀ - IN GENERE

La dichiarazione di nullità del giudizio di primo grado e della sentenza che lo conclude, quali che siano stati la causa e il fondamento di questa, ha effetto vincolante per il giudice al quale sono rimessi gli atti per il nuovo giudizio, sì che egli non può ricusare la cognizione del procedimento, né sollevare conflitto, essendo il ricorso per cassazione l'unico rimedio possibile avverso di essa, in assenza del quale si forma il giudicato, con conseguente vincolo per il giudice di primo grado, di ripetere il giudizio, e per quelli dei gradi ulteriori, di considerare "tamquam non essent" gli atti sui quali è caduta la statuizione di annullamento divenuta irrevocabile.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 604 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)