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Sez. 2, Sentenza n. 14351 del 03/11/2000 (Rv. 541336 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE | Distanze fra fabbricati fissate in relazione ai confini - Norme integrative del codice civile - Configurabilità - Riduzione in pristino - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2000-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541336-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE

Le norme di edilizia locale che prescrivono nelle costruzioni distanze maggiori di quelle previste dal codice civile fissandole in relazione al confine, anziché direttamente fra le costruzioni medesime, hanno anche esse carattere integrativo della disciplina del codice civile, con la conseguenza che la loro violazione dà diritto a pretendere la riduzione in pristino, oltre al risarcimento dei danni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)