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Sez. 2, Sentenza n. 14948 del 11/12/2017 Ud. (dep. 04/04/2018) Rv. 272645 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Trascrizione delle conversazioni - Forme della perizia - Mancato preventivo esame del perito trascrittore in dibattimento - Utilizzabilità delle trascrizioni acquisite - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272645-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE

In tema di intercettazioni telefoniche, è utilizzabile la trascrizione delle captazioni anche nel caso di mancato preventivo esame dibattimentale della persona che vi ha provveduto su incarico del giudice, poiché il trascrittore di colloqui intercettati non è assimilabile ad un perito, il cui esame è condizionato ai sensi dell'art. 511 cod. proc. pen. alla lettura della relazione, il che implica una attività valutativa che non ricorre nella mera trascrizione delle registrazioni (In motivazione la Corte ha specificato che tuttavia il trascrittore può essere sentito a chiarimenti circa le modalità impiegate e i criteri seguiti nella sua attività).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)