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Sez. 5, Sentenza n. 9633 del 24/01/2002 Ud. (dep. 11/03/2002) Rv. 221214 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Trascrizione delle conversazioni - Forme della perizia - Mancato esame del perito in dibattimento - Inutilizzabilità delle trascrizioni acquisite - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-01-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221214-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE

In tema di intercettazione delle conversazioni telefoniche, non sussiste inutilizzabilità della trascrizione a seguito del mancato preventivo esame nel dibattimento della persona che vi ha provveduto su incarico del giudice, dovendosi ritenere che il richiamo contenuto nel comma settimo dell'art.268 c.p.p. a "forme, modi e garanzie" previste per la perizia operi limitatamente alla tutela del contraddittorio e dell'intervento della difesa rispetto all'attività trascrittiva. (Nell'affermare tale principio la Corte ha ritenuto che la trascrizione delle conversazioni intercettate comporti una mera attività ricognitiva e non comprenda quei compiti di valutazione che sono alla base della previsione dell'art.511, comma 3 cod.proc.pen., che consente l'acquisizione e la la lettura della relazione scritta solo dopo l'esame del perito).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 7, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 268 com. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 227, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 227, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 511 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 511 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 221, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 221

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)