Sez. 3, Sentenza n. 10589 del 02/08/2001 (Rv. 548723 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE | Accoglimento o rigetto - Potere discrezionale del giudice - Esercizio concreto - Condizioni.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE
Il giudice di merito, nell'esercizio del proprio potere discrezionale di accoglimento (o di rigetto), anche implicito, di una istanza di consulenza tecnica avanzata da una delle parti del processo, è tenuto unicamente ad evidenziare, in sede di motivazione della propria decisione, la esaustività delle altre prove, acquisite o prodotte nel corso dell'istruttoria, ai fini della pronuncia definitiva sulla controversia.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)