Sez. 3, Sentenza n. 1783 del 20/02/1998 (Rv. 512813 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE | Istanza di consulenza tecnica - Accoglimento o rigetto - Potere discrezionale del giudice - Esercizio concreto - Criteri e limiti.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE
Il giudice di merito, nell'esercizio del proprio potere discrezionale di accoglimento (o di rigetto), anche implicito, di una istanza di consulenza tecnica avanzata da una delle parti del processo, è tenuto unicamente ad evidenziare, in sede di motivazione della propria decisione, la esaustività delle altre prove, acquisite o prodotte nel corso dell'istruttoria, ai fini della pronuncia definitiva sulla controversia. Egli non può, per converso, negare ingresso alla detta istanza (omettendo di confutare le ragioni addotte dalla parte a sostegno della medesima) e ritenere, nel contempo, "sic et simpliciter", indimostrati i fatti che, per effetto della consulenza stessa, si sarebbero potuti, invece, provare, specie quando oggetto dell'accertamento risultino elementi (quale il grave inadempimento del conduttore di un fondo oggetto di un contratto agrario) rispetto ai quali la consulenza si presenta come lo strumento più efficiente d'indagine e la parte si trovi, se non nell'impossibilità, quanto meno nella pratica difficoltà di offrire adeguati parametri di valutazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 62, Legge 02/03/1963 num. 320 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)