Sez. 3, Sentenza n. 4743 del 11/05/1998 (Rv. 515319 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA | Creditore imprenditore commerciale - Ritardo nell'adempimento - Danno - Onere probatorio del creditore.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA
Allorché risulti pacifica in atti l'attività di imprenditore commerciale del creditore di una prestazione pecuniaria non è necessaria la prova rigorosa del danno da ritardo causalmente ricollegabile all'indisponibilità del credito, ben potendosi dedurre in base all' "id quod plerumque accidit" che se vi fosse stato tempestivo adempimento la somma sarebbe stata impiegata in modo da sottrarla agli effetti depauperativi della svalutazione monetaria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)