Sez. 1, Sentenza n. 1465 del 15/05/1972 (Rv. 358109 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO - DEL TRIBUNALE DELLA SEDE PRINCIPALE DELL'IMPRESA - NOZIONE DI SEDE PRINCIPALE - COINCIDENZA CON LA SEDE LEGALE - LIMITI - RILEVANZA DELLA SEDE EFFETTIVA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO - DEL TRIBUNALE DELLA SEDE PRINCIPALE DELL'IMPRESA - NOZIONE DI SEDE PRINCIPALE - COINCIDENZA CON LA SEDE LEGALE - LIMITI - RILEVANZA DELLA SEDE EFFETTIVA.*
Competente a dichiarare il fallimento di una impresa, a norma dello art 9 del RD 16 marzo 1942, n 267, e il tribunale del luogo dove essa ha la Sede principale, per tale intendendosi il centro dominante della sua attivita direttiva ed amministrativa, cioe il luogo dove essa tratta i suoi affari ed interessi e dove vengono coordinati i diversi fattori dell'impresa stessa. Tale luogo, di solito, coincide con la Sede legale, ma se sussistono sicuri e concreti elementi in base ai quali si possa fondatamente escludere una tale coincidenza, occorre far riferimento alla Sede effettiva per la Determinazione della Competenza. (Conf 3669'69, mass n 343909).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)