Sez. 3, Sentenza n. 6757 del 10/12/1982 (Rv. 424387 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - NASCITA - MOMENTO RILEVANTE - CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO - SUSSISTENZA - MOMENTO DETERMINANTE.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - NASCITA - MOMENTO RILEVANTE - CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO - SUSSISTENZA - MOMENTO DETERMINANTE.*
Il diritto di riscatto dell'affittuario (o mezzadro, o colono e compartecipante non stagionale) di fondo rustico, per il caso in cui il proprietario-concedente abbia venduto l'immobile ad un terzo in violazione del suo diritto di prelazione, insorge nel momento della stipulazione di detta vendita, e, pertanto, postula che a tale momento persistano le condizioni soggettive ed oggettive della prelazione stessa, ivi compresa quella della coltivazione del fondo. (V 4220/81, mass n 414889).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)