Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4803 del 01/03/2018 (Rv. 647893 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO FORMALE | Giudicato esterno – Eccezione – Ammissione esplicita della controparte circa la formazione del giudicato – Sufficienza – Mera non contestazione – Insufficienza - Onere probatorio – Fattispecie.
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO FORMALE
La parte che eccepisca la definitività di una sentenza resa in altro giudizio, qualora la controparte ammetta esplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato esterno, non ha l'onere di produrre la decisione munita della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione, come invece avviene nell'ipotesi di mera non contestazione del giudicato, cui non può attribuirsi il significato di ammissione della definitività della decisione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sufficiente, al fine di ritenere provata la definitività di una sentenza pronunciata in altro giudizio, la produzione di una copia della decisione, pur non dotata dell'attestazione del cancelliere circa l'intervenuto passaggio in giudicato, perché la controparte aveva esplicitamente ammesso la circostanza).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 124
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)