Sez. 3, Sentenza n. 13661 del 24/12/1992 (Rv. 480108 - 01)
Contratti in genere - Contratto a favore di terzi - In genere | Adesione del terzo - Natura ed effetti - Stati soggettivi del terzo - Rilevanza ai fini della annullabilità del contratto - Esclusione - Limiti.
Contratti in genere - Contratto a favore di terzi - In genere
Nei contratti a favore di terzi (nella specie: contratto di assicurazione fideiussoria) il terzo non è parte né in senso sostanziale, né in senso formale e si limita a ricevere gli effetti di un rapporto già costituito ed operante, sicché la sua adesione si configura quale mera "condicio iuris" sospensiva dell'acquisizione del diritto (rilevabile per "facta concludentia") restando la dichiarazione del terzo di voler profittare del contratto necessaria soltanto per renderlo irrevocabile ed immodificabile (art. 1411 comma terzo cod. civ.). Ne consegue che gli stati soggettivi rilevanti ai fini dell'annullabilità del contratto sia sotto il profilo della riconoscibilità dell'errore (art. 1428 cod. civ.) sia sotto il profilo del dolo (art. 1439 cod. civ.), sono esclusivamente quelli dei contraenti, mentre nessuna rilevanza assumono normalmente quelli del terzo, salvo che i raggiri in cui si sostanzia il dolo provengano dal terzo (art. 1439 comma secondo cod. civ.) a cui favore il contratto è stato stipulato giusta la previsione dell'art. 1411 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 1428, Cod. Civ. art. 1439, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)