Sez. 2, Sentenza n. 3755 del 28/12/1971 (Rv. 355573 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - CONSULENTI TECNICI - CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - ADESIONE DEL GIUDICE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE- CONDIZIONI.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - CONSULENTI TECNICI - CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - ADESIONE DEL GIUDICE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE- CONDIZIONI.*
Il giudice e tenuto a motivare la propria adesione al parere del consulente tecnico solo quando avverso l'operato di quest'ultimo la parte abbia opposto critiche puntuali e circostanziate (applicazione del principio in giudizio sull'esistenza di aggravamento di malattia, addotto dalla parte per conseguire la pensione di invalidita e negato dal consulente tecnico). (V 1856'70, mass n 347849; 2762'69, mass n 342471).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 463, Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)