Sez. 1, Sentenza n. 1114 del 06/02/1997 (Rv. 502241 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE | Responsabilità solidale fra proprietario della cosa utilizzata per (o destinata a) commettere la violazione e autore della stessa - Mancata identificazione di quest'ultimo - Ininfluenza - Ordinanza ingiunzione emessa nei confronti del proprietario della cosa - Legittimità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE
In tema di irrogazione di sanzioni pecuniarie per illeciti amministrativi, la responsabilità solidale, per il pagamento della somma dovuta, del proprietario della cosa che è servita a commettere la violazione e dell'autore della stessa, non viene meno nell'ipotesi in cui questi non sia stato identificato, atteso che nel prevedere la detta solidarietà la legge non mira a far fronte a situazioni di insolvenza dell'autore della violazione ma ad evitare che quest'ultima resti impunita quando, essendone impossibile individuarne l'autore sia invece facilmente identificabile il proprietario della cosa che è servita o è stata destinata a commetterla. Ne consegue che l'identificazione del trasgressore non costituisce requisito di legittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa nei confronti dell'obbligato solidale.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)