Sez. 1, Sentenza n. 4725 del 09/03/2004 (Rv. 570883 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ | Identificazione del trasgressore - Requisito di legittimità dell'ordinanza - ingiunzione emessa nei confronti dell'obbligato solidale - Configurabilità - Esclusione - Sanzioni amministrative emesse, ex art. 24 del D.Lgs. n. 507 del 1993, per illegittima affissione di manifesti contenenti messaggi pubblicitari - Responsabilità solidale ex art. 6, terzo comma, della legge n. 689 del 1981 - Portata applicativa.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ
In tema di sanzioni amministrative, l'identificazione dell'autore materiale della violazione non costituisce requisito di legittimità dell'ordinanza - ingiunzione emessa nei confronti dell'obbligato solidale, ai sensi dell'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, atteso che la "ratio" della norma non è quella di far fronte a situazioni d'insolvenza del trasgressore, bensì di evitare che l'illecito resti impunito quando sia impossibile identificare tale ultimo soggetto e sia, invece, facilmente identificabile uno di quelli, solidalmente obbligati, individuati nei primi tre commi della norma stessa in base ad un determinato rapporto giuridico con l'autore della violazione. Ad un tal riguardo, inoltre, e con riferimento a sanzioni amministrative emesse, ex art. 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per affissione di manifesti contenenti messaggi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione, deve ritenersi che l'ampia formula e la finalità del terzo comma del citato art. 6 della legge n. 689 del 1981 - che prevede, fra l'altro, la responsabilità solidale della persona giuridica, o dell'ente privo di personalità giuridica, nel caso di violazione commessa dal rappresentante o dal dipendente degli enti medesimi, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze - consentano di includere nell'ambito applicativo della norma non soltanto i soggetti legati alla persona giuridica o all'ente da un formale rapporto organico ovvero da un rapporto di lavoro subordinato, ma anche tutti i casi in cui i rapporti siano caratterizzati in termini di affidamento (inteso come materiale consegna all'autore della violazione del materiale pubblicitario) o di avvalimento (inteso come attività di cui il committente si giova ai sensi dell'art. 12 del citato D.Lgs. n. 507 del 1993).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 24, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)