Sez. 3, Sentenza n. 12982 del 20/12/1995 (Rv. 495149 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INCROCI STRADALI - PRECEDENZA DI FATTO | ConfigurabilitĂ - Condizioni.
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INCROCI STRADALI - PRECEDENZA DI FATTO
In tema di circolazione stradale la precedenza cronologica o di fatto può ritenersi legittimamente fruibile solo quando il conducente sfavorito si presenti sull' area di intersezione dell' altrui traiettoria di marcia (area di incrocio o di svolta) con tale anticipo da consentirgli di effettuare l' attraversamento con assoluta sicurezza, senza alcun rischio per la circolazione e senza porre in essere alcun pericolo per il conducente favorito, il quale non deve essere costretto a ricorrere a manovre di emergenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Strada art. 105, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 105, Decreto Legge 30/04/1992 num. 285 art. 145
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)