Sez. 1, Sentenza n. 9495 del 23/09/1998 (Rv. 519074 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI | ILOR - Deducibilità - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI
In tema di IRPEG, sia ai sensi dell'art. 74 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 che dell'art. 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, come interpretati autenticamente dall'art. 2, comma sesto bis, del D.L. 27 aprile 1990 n. 90 - introdotto dalla legge di conversione 26 giugno 1990 n. 165 - l'imposta locale sui redditi, ancorché non specificamente evidenziata nel conto dei profitti e delle perdite, è deducibile, qualora sulla base di precisi e certi dati contabili risulti aver concorso alla determinazione del risultato finale.
Riferimenti normativi: Legge 16/12/1977 num. 904 art. 6, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, DPR 20/09/1973 num. 597 art. 74 CORTE COST., Decreto Legge 27/04/1990 num. 90 art. 2, Legge 26/06/1990 num. 165 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)