Sez. 1, Sentenza n. 4304 del 15/05/1997 (Rv. 504369 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Oneri e passività deducibili - Condizioni - Loro annotazione nelle scritture contabili e loro concorso alla determinazione del conto dei profitti e delle perdite - Necessità - Limiti - Disciplina ex art. 2, comma sesto bis, del D.L. n. 90 del 1990 - Portata - Norma di interpretazione autentica retroattiva - Configurabilità - Omessa annotazione in sè nel conto economico - Irrilevanza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, in virtù dell'art. 2, comma sesto bis, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con legge 26 giugno 1990, n. 165, avente, come norma interpretativa, efficacia retroattiva, la disposizione di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 597 del 1973, (così come anche quella di cui all'art. 75 del d.P.R. n. 917 del 1986) deve intendersi nel senso che le spese ed i componenti negativi del reddito sono deducibili "se e nella misura in cui siano annotati nelle scritture contabili ed abbiano concorso alla determinazione del risultato del conto dei profitti e delle perdite", e ciò indipendentemente dalla specifica evidenza in tale ultimo documento.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 74 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, Decreto Legge 27/04/1990 num. 90 art. 2, Legge 26/06/1990 num. 165 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)