Sez. L, Sentenza n. 2994 del 13/05/1982 (Rv. 420911 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - OCCUPAZIONE DELL'AZIENDA AD OPERA DI UNA PARTE DELLE MAESTRANZE - IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA DEI DIPENDENTI NON OCCUPANTI - OBBLIGO DI PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE - SOSPENSIONE - RITORSIONE DELL'OCCUPAZIONE AD UN COMPORTAMENTO ILLEGITTIMO DEL DATORE DI LAVORO - ININFLUENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - OCCUPAZIONE DELL'AZIENDA AD OPERA DI UNA PARTE DELLE MAESTRANZE - IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA DEI DIPENDENTI NON OCCUPANTI - OBBLIGO DI PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE - SOSPENSIONE - RITORSIONE DELL'OCCUPAZIONE AD UN COMPORTAMENTO ILLEGITTIMO DEL DATORE DI LAVORO - ININFLUENZA.*
L'occupazione dell'azienda ad opera di una parte delle maestranze, con impedimento frapposto da queste alla prosecuzione dell'attività aziendale, quale causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa dei dipendenti non occupanti, non imputabili al datore di lavoro, libera quest'ultimo dall'adempimento della obbligazione retributiva. Nè tale difetto di imputabilità può disconoscersi in base alla sola circostanza che l'occupazione costituisca una Forma di ritorsione contro un comportamento illegittimo dell'imprenditore, poiché, da un lato, è necessario accertare se la causa prossima abbia o non potuto interrompere il rapporto fra quella remota (condotta del datore di lavoro) e l'evento, ponendosi eventualmente come esclusiva rispetto a questo; e dallo altro lato la Rilevanza della causa prossima (occupazione) non è preclusa dallo esimente dello stato di necessità, poiché l'occupazione non costituisce l'unico mezzo per la tutela dei diritti disconosciuti dal datore di lavoro, ottenibile in via giurisdizionale. (V 6245/79, mass n 402973).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 2045 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)