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Sez. L, Sentenza n. 376 del 21/01/1986 (Rv. 443989 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - IMPOSSIBILITÀ DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO DI CORRISPONDERE LA RETRIBUZIONE - ESCLUSIONE - MORA ACCIPIENDI - INSUSSISTENZA - COSIDDETTO RISCHIO D'IMPRESA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443989-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - IMPOSSIBILITÀ DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO DI CORRISPONDERE LA RETRIBUZIONE - ESCLUSIONE - MORA ACCIPIENDI - INSUSSISTENZA - COSIDDETTO RISCHIO D'IMPRESA - IRRILEVANZA.*

L'impossibilità della prestazione lavorativa per causa di forza maggiore, cui è riconducibile il fatto del terzo, esclude l'Obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione, non essendo in tal caso configurabile una sua mora accipiendi - la quale implica che la prestazione sia offerta al creditore e da questo rifiutata senza motivo legittimo - e non potendo il cosiddetto rischio d'impresa - che è posto a carico dell'imprenditore in ipotesi espresse e tassative (artt. 2110 e 211, secondo comma, cod. civ.) - essere esteso ad altri eventi, non connessi all'attività aziendale e non dominabili dall'imprenditore medesimo. (V 2994/82, mass n 420911; (V 2107/78, mass n 391485; (V 855/71, mass n 350722; (Conf 6614/82, mass n 424252).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1206 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1217 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2111 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)