Sez. L, Sentenza n. 6032 del 02/12/1985 (Rv. 443173 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - IMPOSSIBILITÀ DELLA PRESTAZIONE PER FATTO IMPUTABILE AL TERZO - ESONERO DEL DATORE DI LAVORO DAL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - IMPOSSIBILITÀ DELLA PRESTAZIONE PER FATTO IMPUTABILE AL TERZO - ESONERO DEL DATORE DI LAVORO DAL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE.*
Allorché il dipendente non ha potuto eseguire la propria prestazione lavorativa per un fatto imputabile al terzo (nella specie: occupazione dell'azienda da parte di lavoratori d'altra impresa), costituente impossibilità sopravvenuta, l'imprenditore è esonerato dal pagamento della retribuzione non potendosi configurare né una mora (accipiendi), che presuppone il rifiuto di ricevere la prestazione senza motivo legittimo, né un cosiddetto rischio d'impresa essendo l'impossibilità determinata da eventi non connessi all'attività aziendale e assolutamente non dominabili dall'organizzazione produttiva. (V 2994/82, mass n 420911).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 2045 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)