Sez. 1, Sentenza n. 20671 del 25/10/2005 (Rv. 583525 - 01)
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI | Rapporto tra fatto noto e fatto ignoto - Relazione di probabilità - Sufficienza - Ragioni - Sindacato del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie in tema di accertamento del diritto del coniuge all'assegno divorzile.
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI
In tema di presunzioni semplici, vige il criterio secondo cui le circostanze sulle quali la presunzione si fonda devono essere tali da lasciare apparire l'esistenza del fatto ignoto come una conseguenza ragionevolmente probabile del fatto noto, dovendosi ravvisare una connessione tra i fatti accertati e quelli ignoti secondo regole di esperienza che convincano di ciò, sia pure con qualche margine di opinabilità. Il relativo accertamento non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione immune da vizi logici. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in tema di assegno divorzile, dalla circostanza che la richiedente si fosse qualificata come convivente con un terzo uomo in occasione della ricezione della notifica di un atto giudiziario a lui diretto, aveva desunto la effettività e la stabilità di siffatta condizione, dalla quale poi aveva fatto derivare il convincimento - basato anche sull'ulteriore rilievo relativo alla mancanza di stabile occupazione della donna, pur abile al lavoro - in ordine alla contribuzione del convivente al mantenimento della stessa).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)