Sez. 3, Sentenza n. 4251 del 21/06/1983 (Rv. 429184 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - IN GENERE - CONTROVERSIA AGRARIA TRATTATA IN PRIMO GRADO CON IL RITO ORDINARIO - APPELLO - FORME - ATTO DI CITAZIONE - NECESSITÀ - POTERI DEL GIUDICE D'APPELLO - MUTAMENTO DEL RITO.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - IN GENERE - CONTROVERSIA AGRARIA TRATTATA IN PRIMO GRADO CON IL RITO ORDINARIO - APPELLO - FORME - ATTO DI CITAZIONE - NECESSITÀ - POTERI DEL GIUDICE D'APPELLO - MUTAMENTO DEL RITO.*
In tema di controversie agrarie - da trattare con il rito previsto dalla legge n. 533 del 1973 - l'osservanza in prime cure dello abrogato rito ordinario comporta la conformazione allo stesso rito dell'atto di appello che, pertanto, deve essere proposto con citazione, e non con ricorso ai sensi dell'art. 433 cod. proc. civ., essendo compito del giudice - ex art. 439 stesso codice - l'eventuale mutamento del rito in grado d'appello. (Conf 5919/82, mass n 423679).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 439
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)