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Sez. L, Sentenza n. 6011 del 14/10/1983 (Rv. 430816 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - CONTROVERSIE SVOLTE CON IL RITO DEL LAVORO QUAND'ANCHE CON OGGETTO ESULANTE DALLA MATERIA DEL LAVORO - TERMINI DI IMPUGNAZIONE - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430816-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - CONTROVERSIE SVOLTE CON IL RITO DEL LAVORO QUAND'ANCHE CON OGGETTO ESULANTE DALLA MATERIA DEL LAVORO - TERMINI DI IMPUGNAZIONE - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - INAPPLICABILITÀ.*

Il rito (ordinario o del lavoro) adottato in concreto dal giudice assume una tipica funzione enunciativa della natura della controversia, indipendentemente dall'esattezza della relativa valutazione e senza che le parti abbiano alcun mezzo specifico per ottenerne il cambiamento, con la conseguenza che detto rito costituisce per le parti stesse l'unico criterio di riferimento al fine dell'individuazione dell'appropriata Forma dell'impugnazione e dei termini per la relativa proposizione (inscindibilmente collegati alla Forma), i quali, quindi - ove si tratti di controversie svolte con il rito del lavoro, quand'anche con oggetto esulante dalla materia del lavoro - devono essere quelli propri delle cause di lavoro, come tali insuscettibili di sospensione durante il periodo feriale ai sensi dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742. (V 4251/83, mass n 429184; (V 4249/83, mass n 429182; (V 4198/83, mass n 429136; (V 5706/81, mass n 416394; (V 5254/80, mass n 409091; (V 1034/80, mass n 404495).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)