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Sez. 2, Sentenza n. 1526 del 04/04/1978 (Rv. 390901 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI RISOLUZIONE - DOMANDA DI ADEMPIMENTO - PRECLUSIONE - LIMITI - INTERESSE ATTUALE DEL CONTRAENTE - PROPOSIZIONE SUBORDINATA DELLA DOMANDA DI ADEMPIMENTO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390901-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI RISOLUZIONE - DOMANDA DI ADEMPIMENTO - PRECLUSIONE - LIMITI - INTERESSE ATTUALE DEL CONTRAENTE - PROPOSIZIONE SUBORDINATA DELLA DOMANDA DI ADEMPIMENTO - AMMISSIBILITA.*

Il divieto posto dall'art 1453, comma secondo, cod civ, di chiedere l'adempimento dopo aver domandato la risoluzione del contratto, non puo essere inteso in senso assoluto, ma, secondo l'effettiva ratio della disposizione, e operante solo nei limiti, in cui sussista l'interesse attuale del contraente che ha chiesto la risoluzione, e di conseguenza cessa quando viene meno tale interesse; onde nel caso di domanda del compratore per la consegna della cosa acquistata il convenuto, oltre alla risoluzione del contratto, puo, in via subordinata, richiedere la condanna dell'attore al pagamento del prezzo residuo. (Conf 1874/76, mass n 380668).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)