Sez. 2, Sentenza n. 1136 del 23/03/1977 (Rv. 384787 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA - PROCURA PER UNA DETERMINATA CONTROVERSIA - CHIAMATA AD OPERA DEL DIFENSORE - DIVIETO - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA - PROCURA PER UNA DETERMINATA CONTROVERSIA - CHIAMATA AD OPERA DEL DIFENSORE - DIVIETO - LIMITI.*
Il difensore, munito di procura per una determinata controversia, non puo, in base ad essa, effettuare la chiamata in garanzia di un terzo, introducendo cosi nel processo una nuova e distinta controversia, che ecceda i limiti dell'originario rapporto litigioso, salvo la prova che la parte, nel rilasciare al suo difensore la procura, abbia inteso autorizzarlo a rappresentarla anche nel giudizio da promuovere mediante la chiamata in garanzia. (Conf 2017/68, mass n 334061; (V 2038/71, mass n 352695).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)