Sez. 3, Sentenza n. 23905 del 09/11/2006 (Rv. 593750 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - DURATA - CONTRATTI IN CORSO | Articolo 2 della legge n. 203 del 1982 - Determinazione della scadenza del rapporto di affitto - Correlazione alla data di inizio del contratto - Individuazione - Momento genetico del rapporto - Installazione del conduttore sul fondo e contestuale perdita dello stesso da parte del concedente - Successivi accordi parzialmente novativi - Irrilevanza.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - DURATA - CONTRATTI IN CORSO
Al fine di stabilire la scadenza del rapporto di affitto, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 203 del 1982, si deve fare riferimento al momento genetico del rapporto ossia al momento in cui il conduttore si installa concretamente sul fondo, con correlativa perdita di esso da parte del concedente e indipendentemente dalla circostanza della stipulazione di nuovi accordi parzialmente modificativi del rapporto (modifica dell'estensione del fondo, subentro dei discendenti nel rapporto).
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 2, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)