diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 8685 del 08/08/1995 (Rv. 493607 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - DURATA - CONTRATTI IN CORSO | Data di inizio del contratto - Insediamento nel fondo della famiglia - Irrilevanza - Illegittimità costituzionale dell'art. 2 legge n. 203 del 1982 con riferimento agli artt. 3 e 35 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1995-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493607-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - DURATA - CONTRATTI IN CORSO

L'art. 2 della legge 3 maggio 1982 n. 203, che fissa la durata dei contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge, distinguendo secondo la data di inizio del rapporto, non si riferisce alla relazione di fatto tra il soggetto ed il bene ma alla relazione giuridica intersoggettiva sorta da un contratto e protrattasi, sia pure con le modificazioni anche soggettive eventualmente intervenute, fino alla data di entrata in vigore della legge. Ne consegue che, ai fini della durata dei contratti in corso, non rileva la data di inizio dell'insediamento nel fondo della famiglia coltivatrice, se l'originario contratto sia stato sostituito, per effetto di accordi novativi, con uno nuovo, ma quella del contratto al quale fa capo il rapporto giuridico esistente alla data di entrata in vigore della legge senza che possa, in contrario, invocarsi la diversa disciplina prevista dall'art. 22 della stessa legge che, per la durata dell'affitto a conduttore che non sia coltivatore diretto, indica la decorrenza dalla data di inizio dell'ultimo contratto anche in caso di nuova convenzione o di tacita rinnovazione o di proroga del precedente contratto, e senza che possa giustificarsi il dubbio di legittimità costituzionale della predetta disposizione dell'art. 2 per la meno penetrante tutela che da essa deriva a colui che impiega nel fondo il lavoro proprio e della propria famiglia, in relazione ai principi di uguaglianza e di tutela del lavoro stabiliti dagli artt. 3 e 35 della Costituzione, atteso che, se si ha riguardo alla complessiva disciplina dell'uno e dell'altro tipo di contratto, ed agli aspetti fondamentali della determinazione del canone e degli effetti sul contratto della morte dell'affittuario, emerge che la tutela del conduttore coltivatore diretto non è affatto deteriore rispetto a quella del conduttore che non è coltivatore diretto ed atteso, inoltre, che la diversa formulazione dell'art.22 citato, rispetto all'art. 2, riflette il diverso ambito di tutela della famiglia coltivatrice e del lavoro diretto del conduttore e dei suoi familiari, da un lato, e dell'impresa coltivatrice, dall'altro, in favore della tendenziale continuità assicurata alla conduzione del fondo nel primo caso, rispetto al secondo, e della più adeguata tutela del conduttore capitalista, nel secondo caso.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 2, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 22, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)