Sez. 3, Sentenza n. 12312 del 04/12/1998 (Rv. 521407 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno morale - Liquidazione - Criterio - Art. 4 legge n. 39 del 1977 - Applicabilità - Esclusione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
Il danno morale, conseguito a lesioni alla persona, non può essere liquidato facendo applicazione del criterio di cui all'art. 4 legge 26 febbraio 1977 n. 39 (triplo della pensione sociale).
Riferimenti normativi: Legge 26/02/1977 num. 39 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)