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Sez. 3, Sentenza n. 12312 del 04/12/1998 (Rv. 521407 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno morale - Liquidazione - Criterio - Art. 4 legge n. 39 del 1977 - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521407-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)

Il danno morale, conseguito a lesioni alla persona, non può essere liquidato facendo applicazione del criterio di cui all'art. 4 legge 26 febbraio 1977 n. 39 (triplo della pensione sociale).

Riferimenti normativi: Legge 26/02/1977 num. 39 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)