Sez. 3, Sentenza n. 14874 del 16/11/2000 (Rv. 541794 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Liquidazione del danno biologico - Criterio previsto dall'art. 4 legge n. 39 del 1977 - Utilizzabilità - Esclusione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Nella liquidazione del danno biologico non può essere utilizzato il criterio del triplo della pensione sociale, poiché il danno inteso come menomazione dell'integrità fisica della persona in sè considerata, non può essere determinato con un criterio che faccia riferimento al reddito (reale o presunto) del danneggiato.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)