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Sez. 3, Sentenza n. 14874 del 16/11/2000 (Rv. 541794 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Liquidazione del danno biologico - Criterio previsto dall'art. 4 legge n. 39 del 1977 - Utilizzabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541794-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE

Nella liquidazione del danno biologico non può essere utilizzato il criterio del triplo della pensione sociale, poiché il danno inteso come menomazione dell'integrità fisica della persona in sè considerata, non può essere determinato con un criterio che faccia riferimento al reddito (reale o presunto) del danneggiato.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)