Sez. 3, Sentenza n. 10482 del 01/06/2004 (Rv. 573302 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Liquidazione del danno biologico - Criterio previsto dall'art. 4 legge n. 39 del 1977 - Utilizzabilità - Esclusione - Fondamento.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Nella liquidazione del danno biologico, da effettuarsi con criteri equitativi di cui agli artt. 2056 e 1226 cod. civ., eventualmente anche applicando criteri predeterminati e standardizzati come le cosiddette "tabelle", da considerarsi come parametri uniformi per la generalità delle persone, salvo personalizzare il risultato al caso concreto, non può essere utilizzato il criterio del triplo della pensione sociale, di cui all'art 4 L. 26 febbraio 1977 n. 39, che è norma eccezionale utilizzabile esclusivamente nell'ambito dell'azione diretta contro l'assicuratore, per la liquidazione del danno patrimoniale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 4 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)