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Sez. 3, Sentenza n. 3060 del 18/05/1984 (Rv. 435105 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO PER MORTE DI UNA DELLE PARTI, CON CONSEGUENTE SUBINGRESSO CONGIUNTO IPSO IURE DI TUTTI GLI EREDI DELLA STESSA - LITISCONSORZIO NECESSARIO PER RAGIONI PROCESSUALI - CONFIGURABILITÀ - RICOSTITUZIONE DEL RAPPORTO PROCESSUALE - MODALITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1984-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435105-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO PER MORTE DI UNA DELLE PARTI, CON CONSEGUENTE SUBINGRESSO CONGIUNTO IPSO IURE DI TUTTI GLI EREDI DELLA STESSA - LITISCONSORZIO NECESSARIO PER RAGIONI PROCESSUALI - CONFIGURABILITÀ - RICOSTITUZIONE DEL RAPPORTO PROCESSUALE - MODALITÀ - CONSEGUENZE.*

Qualora nel corso del giudizio di primo grado si sia verificata l'interruzione del processo per morte di una delle parti, con conseguente subingresso congiunto ipso iure di tutti gli eredi della stessa (litisconsorzio necessario per ragioni processuali), è sufficiente, ai fini della ricostituzione del rapporto processuale, l'atto di prosecuzione volontaria compiuto da alcuni soltanto degli eredi o l'atto di riassunzione (comprensivo della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione) compiuto nei confronti di alcuni soltanto dei medesimi, salva la successiva integrazione del contraddittorio, ex art. 102, secondo comma, cod. proc. civ., nei riguardi degli eredi che non abbiano proseguito volontariamente il processo od ai quali non sia stato notificato l'atto di riassunzione. (V 536/82, mass n 418247; (V 3282/78, mass n 392709).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)