Sez. 4, Sentenza n. 4862 del 09/12/2003 Ud. (dep. 06/02/2004) Rv. 229596 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBREZZA - DA ALCOOL | Accertamento del grado di intossicazione alcoolica - A mezzo di prelievo ematico non autorizzato e non necessario a fini sanitari - Utilizzabilità - Esclusione - Fondamento.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBREZZA - DA ALCOOL
In tema di accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza alcoolica, il prelievo ematico effettuato in assenza di consenso e non nell'ambito di un protocollo medico di pronto soccorso, e dunque non reso necessario a fini sanitari, è inutilizzabile ex art. 191 cod. proc. pen., atteso che nel caso sussiste violazione dell'art. 13 Cost. essendosi proceduto ad un prelievo invasivo consentito dalla legge solo in presenza dell'autorizzazione del soggetto o di un provvedimento dell'autorità giudiziaria. (V. Corte cost. n. 238 del 1996).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 295 art. 186, DPR 16/12/1992 num. 495 art. 379, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)