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Sez. U, Sentenza n. 10849 del 12/05/2009 (Rv. 607726 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Sanzione amministrativa in materia di produzione di latte vaccino - Natura di entrata tributaria per l'ente creditore - Esclusione - Conseguenze - Opposizione agli atti esecutivi - Ammissibilità - Giurisdizione dell' A.G.O. - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607726-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

Le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa a seguito di infrazione delle norme sui limiti alla produzione di latte vaccino non integrano, per l'ente creditore, un'entrata di natura tributaria; ne consegue che - a norma dell'art. 29 del d.lgs. n. 46 del 1999, che espressamente deroga al disposto dell'art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 - l'opposizione agli atti esecutivi è ammissibile e proponibile davanti al giudice ordinario. (Nella specie, le S.U. hanno cassato la sentenza del tribunale che, ritenendo sussistente la giurisdizione delle commissioni tributarie, aveva dichiarato inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 57 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 29, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Legge 26/11/1992 num. 468 CORTE COST., Legge 07/04/2000 num. 79, Decreto Legge 04/02/2000 num. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)