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Sez. 3, Sentenza n. 565 del 13/01/2005 (Rv. 579177 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE | Esecuzione esattoriale - Disciplina prevista dal d.P.R. 602 del 1973 - Opposizioni - Improponibilità - Modifiche introdotte dal D.Lgs. n.46 del 1999 - Opposizioni - Regime - Ammissibilità - Limiti - Procedure esecutive in corso al momento dell'entrata in vigore del decreto 46 del 1999 - Nozione - Disciplina transitoria - Disposizioni previgenti - Applicabilità.
Stato
decisa il 2005-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579177-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE

In tema di riscossione delle imposte sui redditi, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs.n.46 del 1999, il d.P.R.602 del 1973 - che secondo il testo originario precludeva l'esperimento delle opposizioni di cui agli artt.615 - 618 cod. proc. civ. - dispone, all'art.57 novellato, che non sono ammesse le opposizioni regolate dall'art.615 cod. proc. civ., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni, e quelle di cui all'art.617 cod. proc. civ. relative alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo; peraltro tale normativa non si applica alle opposizioni già pendenti al momento dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.46 del 1999, giacchè - secondo la disciplina transitoria dettata dall'art. 36 comma 9 dello stesso decreto - alle procedure esecutive in corso continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, dovendo l'espressione "procedura esecutiva" intendersi riferita anche alle opposizioni che in questa sono funzionalmente inserite.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 36 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 16, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 54 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 57 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)