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Sez. U, Sentenza n. 15846 del 07/07/2009 (Rv. 609026 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Sanzioni amministrative conseguenti ad omessa registrazione nelle scritture obbligatorie del lavoratore dipendente - Giurisdizione - Devoluzione al giudice ordinario - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609026-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2008, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 (come sostituito dall'art. 12, comma secondo, della legge n. 448 del 2001), nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative a tutte le sanzioni irrogate da uffici finanziari, anche quando conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura fiscale, deve escludersi la giurisdizione del giudice tributario in ordine alle controversie aventi ad oggetto l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 3, comma 3, del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12 per omessa registrazione del lavoratore dipendente nelle scritture obbligatorie, con la conseguente devoluzione di tali controversie alla giurisdizione ordinaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/02/2002 num. 12 art. 3 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 12 CORTE COST., Legge 23/04/2002 num. 73 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)