Sez. 5, Sentenza n. 3262 del 13/02/1999 Ud. (dep. 11/03/1999) Rv. 213028 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - MORTE O LESIONE COME CONSEGUENZA DI ALTRO DELITTO | Omicidio preterintenzionale - Differenza tra le due ipotesi - Omicidio preterintenzionale - Volontà di percuotere o di ledere - Fattispecie di lancio di autovettura in un canale.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - MORTE O LESIONE COME CONSEGUENZA DI ALTRO DELITTO
Il delitto previsto dall'art. 586 cod. pen., morte come conseguenza di un altro delitto, si differenzia dall'omicidio preterintenzionale perché nel primo delitto l'attività del colpevole è diretta a realizzare un delitto doloso diverso dalle percosse o dalle lesioni personali, mentre nel secondo l'attività è diretta a realizzare un evento che, ove non si verificasse la morte, costituirebbe reato di percosse o lesioni. Nella preterintenzionalità quindi è necessario che la lesione si riferisca allo stesso genere di interessi giuridici (incolumità della persona), mentre nell'ipotesi di cui all'art. 586 la morte o la lesione deve essere conseguenza di delitto doloso diverso dalle percosse o dalle lesioni.(Fattispecie in cui è stata ritenuta manifestamente illogica la qualificazione ex art. 586 cod. pen. del comportamento dell'imputato che lanciò intenzionalmente la sua vettura in un fiume ad elevata velocità, cagionando in tal modo la morte della fidanzata seduta accanto a lui).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 584 CORTE COST., Cod. Pen. art. 586
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)