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Sez. 1, Sentenza n. 39948 del 14/11/2006 Cc. (dep. 05/12/2006) Rv. 235547 - 01

IMPUGNAZIONI - EFFETTO ESTENSIVO | Rito previsto dall'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen. - Riconoscimento ad altro imputato di attenuante di natura oggettiva - Effetto estensivo - Preclusione.
Stato
decisa il 2006-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235547-01

IMPUGNAZIONI - EFFETTO ESTENSIVO

La definizione del giudizio di appello con richiesta dell'imputato di una nuova determinazione della pena e rinuncia agli altri motivi d'appello a norma dell'art. 599, comma quarto cod. proc. pen., non comporta l'effetto estensivo dell'accordo in applicazione di una minore pena, concluso da altri coimputati, con il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., anche se l'attenuante "de qua" è di natura oggettiva.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)