Sez. 4, Sentenza n. 43662 del 06/11/2001 Cc. (dep. 04/12/2001) Rv. 220581 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - EFFETTO ESTENSIVO | Imputato rinunziante al gravame ex art. 599 cod. proc. pen. - Gravame accolto per altri coimputati - Effetto estensivo - Operatività - Esclusione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - EFFETTO ESTENSIVO
Non può avvalersi dell'effetto estensivo dell'impugnazione chi, avendo proposto rituale gravame comprendente un motivo comune ad altri coimputati, vi abbia poi rinunciato - a differenza di costoro, che lo abbiano coltivato con esito positivo - nell'ambito di un accordo con il pubblico ministero all'esito del quale abbia ottenuto, ai sensi dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., una nuova e più favorevole determinazione della pena.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 587, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)