Sez. 6, Sentenza n. 6558 del 30/03/1998 Ud. (dep. 04/06/1998) Rv. 210891 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - EFFETTO ESTENSIVO | Procedimento previsto dagli artt. 599 e 602 cod. proc. pen. - Effetto estensivo dell'impugnazione nei confronti dei coimputati che non si siano avvalsi del rito speciale - Possibilità - Esclusione - Effetto estensivo della sentenza - Possibilità - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - EFFETTO ESTENSIVO
Nel caso in cui, nel procedimento di appello, uno dei coimputati scelga il rito cui all'art. 599, comma quarto (cosiddetto patteggiamento in appello), raggiungendo l'accordo sull'accoglimento in tutto o in parte dei motivi di ricorso, con rinuncia agli altri motivi proposti, la posizione di tale imputato viene ad essere del tutto particolare e diversa da quella degli altri coimputati che non abbiano impugnato o la cui impugnazione sia stata dichiarata inammissibile, con la conseguenza che per questi ultimi deve ritenersi sempre e comunque precluso l'effetto estensivo dell'impugnazione, inteso nel senso di intervento attivo nel giudizio di impugnazione, venendo addirittura meno il presupposto alla base di tale istituto, giacché la decisione che si fonda sull'accordo non può, neppure in astratto, porsi in contrasto con altri giudicati. Peraltro, se resta preclusa, in tale caso, per il non impugnante, la possibilità di partecipare al giudizio di impugnazione, lo stesso potrà comunque giovarsi dell'effetto estensivo della sentenza in caso di decisione favorevole all'imputato impugnante.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 602 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 602 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 587
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)