Sez. 3, Sentenza n. 2986 del 06/07/1977 (Rv. 386539 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - ARTICOLAZIONE IN DUE FASI - FASE DEL MERITO - COMPETENZA PER VALORE DEL TRIBUNALE - CITAZIONE RIASSUNTIVA - DOMANDE RELATIVE A FATTI ANTERIORI - AMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - ARTICOLAZIONE IN DUE FASI - FASE DEL MERITO - COMPETENZA PER VALORE DEL TRIBUNALE - CITAZIONE RIASSUNTIVA - DOMANDE RELATIVE A FATTI ANTERIORI - AMMISSIBILITA.*
Quando la prima fase dell'Azione di denuncia di nuova opera o di danno temuto si chiude col provvedimento di rimessione delle parti al tribunale competente per valore, l'atto introduttivo della fase di definizione del merito e la citazione riassuntiva, dalla quale, indipendentemente dai riferimenti alla fase di cognizione sommaria, trae Determinazione e contenuto la domanda, secondo le norme degli artt 163 e seguenti cod proc civ: da cio consegue che in questa seconda fase possono essere proposte tutte le possibili domande attinenti al merito, anche se riferentisi a fatti anteriori a quelli che avevano dato luogo all'Azione ex art 1171 o 1172 cod civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1172, Cod. Proc. Civ. art. 689
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)