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Sez. 2, Sentenza n. 9352 del 16/12/1987 (Rv. 456518 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - RIMESSIONE DELLE PARTI DAVANTI AL TRIBUNALE COMPETENTE PER VALORE - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - DOMANDE NUOVE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456518-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - RIMESSIONE DELLE PARTI DAVANTI AL TRIBUNALE COMPETENTE PER VALORE - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - DOMANDE NUOVE - AMMISSIBILITÀ.*

Quando la prima fase dell'Azione di denuncia di nuova opera o di danno temuto si chiude col provvedimento di rimessione delle parti davanti al tribunale competente per valore, l'atto introduttivo della fase di definizione del merito è la citazione riassuntiva, dalla quale, indipendentemente dai riferimenti alla fase di cognizione sommaria, trae Determinazione e contenuto la domanda, secondo le norme degli artt. 163 e segg. cod. proc. civ.. in questa seconda fase, considerata l'autonomia delle due fasi (cautelare e di merito) della denuncia di nuova opera, ben possono essere proposte tutte le possibili domande attinenti al merito, anche se nuove o riferentisi a fatti anteriori a quelli che avevano dato luogo alla Azione di nunciazione. (Conf 3691/83, mass n 428588; (Conf 2986/77, mass n 386539).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1172, Cod. Proc. Civ. art. 689

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)