Sez. L, Sentenza n. 3037 del 02/03/2002 (Rv. 552732 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Condono previdenziale - Art. 81, comma nono, della legge n. 448 del 1998 - Validità delle clausole di riserva di ripetizione apposte alle domande di condono e ammissibilità del successivo accertamento giudiziale negativo del debito contributivo - Efficacia retroattiva di tale disposizione - Questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost. - Manifesta infondatezza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
In materia di condono previdenziale, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 81, comma nono, della legge n. 448 del 1998 nella parte in cui, con efficacia retroattiva, stabilisce che le domande di condono previdenziale formulate con riserva di ripetizione sono valide e non precludono la possibilità di accertamento negativo in fase contenziosa della sussistenza del relativo debito, atteso che, in considerazione delle oggettive incertezze manifestatesi sull'esatto significato da assegnare alle diverse disposizioni succedutesi nel tempo in materia di condono previdenziale, non contrasta con il principio di ragionevolezza la scelta del legislatore di attribuire all'art. 81, comma nono, cit. efficacia anche per il passato e per i giudizi in corso, posto che, per un verso, non poteva essere sorto alcun legittimo affidamento su una diversa lettura della normativa interpretata e, per altro verso, il legislatore non si è ingerito nella concreta decisione dei giudizi pendenti.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 81 com. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)