Sez. 1, Sentenza n. 1891 del 09/03/1996 (Rv. 496227 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Giudizio relativo - Natura - Principio della domanda - Applicabilità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
In tema di indennità di espropriazione, l'opposizione alla stima non costituisce un mero giudizio d'impugnazione del provvedimento amministrativo, bensì un giudizio di autonoma quantificazione dell'indennità da parte del giudice, il quale, in mancanza di autonoma richiesta o di richiesta in via riconvenzionale da parte dell'espropriante di ridurre l'indennità stabilita in via amministrativa, deve decidere unicamente sulla domanda dell'opponente di un'indennità maggiore di quella determinata in sede amministrativa, compiendo una rivalutazione dell'intero immobile espropriato, che non tenga conto delle valutazioni che le singole parti possano avere avuto nella menzionata sede.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)