Sez. 1, Sentenza n. 15409 del 06/07/2006 (Rv. 592736 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI | Sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per "metus" - Riconoscibilità nell'ordinamento interno - Condizioni - Fattispecie.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI
Posto che il "metus" può essere causa di impugnazione del matrimonio ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 122 cod. civ., il riconoscimento della sentenza ecclesiastica di annullamento per "metus" non può tradursi nella previsione di una causa di nullità non ammessa dall'ordinamento italiano, ove non ricorrano le predette condizioni. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione di merito che aveva accolto la domanda di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio fondata, oltre che sulla minaccia, posta in essere dalla moglie nei confronti dell'attore anteriormente alle nozze, di ricorrere alla pratica abortiva in caso di mancato consenso al matrimonio, anche sulla esistenza di una riserva mentale del marito in ordine al vincolo di indissolubilità del matrimonio, riserva non conosciuta né conoscibile dalla moglie, e, pertanto, inidonea a determinare il riconoscimento della sentenza ecclesiastica da parte del giudice italiano, ostandovi un principio di ordine pubblico interno. Nell'occasione, la S.C. ha rilevato che la decisione impugnata non si era fatta carico di indagare sulla idoneità del "metus" ingenerato dalla minaccia della moglie, pur in assenza di una riserva mentale in ordine al vincolo di indissolubilità del matrimonio, a determinare il marito alle nozze, circostanza che, sola, avrebbe consentito la delibazione del giudicato ecclesiastico).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 122, Legge 25/03/1985 num. 121 art. 8 bis, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)