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Sez. 1, Sentenza n. 2138 del 14/03/1996 (Rv. 496359 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI | Matrimonio concordatario - Nullità - Pronuncia per divergenza unilaterale fra volontà e dichiarazione - Declaratoria di esecutività - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1996-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496359-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI

La declaratoria di esecutività della sentenza del Tribunale Ecclesiastico, che ha pronunciato la nullità del matrimonio concordatario, per esclusione, da parte di uno soltanto dei coniugi, di uno dei "bona matrimonii", cioè la divergenza unilaterale fra volontà e dichiarazione, postula che tale divergenza sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero che questi l'abbia in concreto conosciuta, oppure che non l'abbia potuta conoscere a cagione della propria negligenza, atteso che, ove quella nullità venga fondata su una simulazione unilaterale non conosciuta né conoscibile, la delibazione della relativa pronuncia trova ostacolo nella contrarietà con l'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va compreso l'essenziale principio della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole.

Riferimenti normativi: Legge 25/03/1985 num. 121 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)