Sez. 1, Sentenza n. 3038 del 17/05/1982 (Rv. 420965 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - PROPRIETARIO E USUFRUTTUARIO DEL VEICOLO - CIRCOLAZIONE CONTRO LA VOLONTÀ DEL PROPRIETARIO - PROVA - CONTENUTO - FURTO DEL VEICOLO - ESONERO DA RESPONSABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE (CHIUSURA DELLO SPORTELLO E CONSERVAZIONE DELLE CHIAVI IN LUOGO FACILMENTE ACCESSIBILE).*
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - PROPRIETARIO E USUFRUTTUARIO DEL VEICOLO - CIRCOLAZIONE CONTRO LA VOLONTÀ DEL PROPRIETARIO - PROVA - CONTENUTO - FURTO DEL VEICOLO - ESONERO DA RESPONSABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE (CHIUSURA DELLO SPORTELLO E CONSERVAZIONE DELLE CHIAVI IN LUOGO FACILMENTE ACCESSIBILE).*
Per poter superare la presunzione di responsabilità stabilita dallo art. 2054, terzo comma, cod. civ., a carico del proprietario di un veicolo per i danni cagionati dalla circolazione di questo, non è sufficiente dimostrare che il veicolo abbia circolato senza la volontà del predetto, ma occorre provare che la circolazione è avvenuta "contro la sua volontà", richiedendosi, cioè, la esplicazione di un'attività esterna e concreta, la quale valga non solo a specificare il divieto a che il veicolo sia usato da altri, ma anche ad impedirne la circolazione abusiva. La responsabilità del proprietario non può, pertanto, ritenersi esclusa nemmeno in caso di circolazione conseguente a furto del veicolo, ove risulti che egli non abbia adottato le misure e le cautele idonee ad ostacolare materialmente l'Azione del ladro e la circolazione stessa. (nella specie, la C.S. in base all'enunciato principio ha confermato la decisione del giudice del merito, con cui è stata ritenuta insufficiente, al fine indicato, la prova che il proprietario di un autotreno, lasciando il veicolo in sosta, avesse provveduto ad interrompere il circuito di avviamento ed a chiudere a chiave le portiere, essendo rimasto accertato che i ladri si erano impadroniti del veicolo dopo essere venuti in possesso delle relative chiavi a causa dell'imprudenza e della negligenza del proprietario medesimo, il quale le aveva riposte all'esterno della cabina di guida, in un posto agevolmente accessibile, secondo una consuetudine nota a più persone e conoscibile da altri occasionalmente). (V 4945/79, mass n 401602; (V 2740/78, mass n 392135; (V 2817/77, mass n 386439; (V 3299/75, mass n 377415).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)