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Sez. U, Sentenza n. 7835 del 15/07/1991 (Rv. 473140 - 01)

Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - In genere | Visite mediche di controllo nei confronti dei lavoratori ammalati - Rapporto di lavoro autonomo - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario.
Stato
decisa il 1991-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473140-01

Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - In genere

L'attività relativa alle visite mediche di controllo, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 300 del 1970, nei confronti dei lavoratori ammalati, eseguita da medici dipendenti dalle unità sanitarie locali, è riconducibile - atteso che l'art. 5 del d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito, con modifiche, dalla legge n. 638 del 1983) prevede appositi schemi-tipo di convenzione - ad uno specifico rapporto convenzionale, di natura autonoma, coesistente con il rapporto di pubblico impiego, ancorché a tempo pieno, dei sanitari predetti, con la conseguenza che le controversie concernenti il compenso per tali visite (al pari delle controversie, aventi il medesimo oggetto, instaurate da medici liberi professionisti) sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 5 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 14 CORTE COST., DPR 20/12/1979 num. 761 art. 35, Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)