Sez. U, Sentenza n. 6342 del 27/10/1983 (Rv. 431080 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - NATURA - RAPPORTO DI LAVORO CON I DIPENDENTI - NATURA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - NATURA - RAPPORTO DI LAVORO CON I DIPENDENTI - NATURA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
L'istituto poligrafico dello stato, nel nuovo ordinamento introdotto dalla legge 13 luglio 1966 n. 559, poi confermato nel successivo distacco della Zecca dal ministero del tesoro e nella Costituzione di essa in Sezione dell'istituto medesimo, ha natura di ente pubblico non economico, con funzioni strumentali rispetto a quelle delle amministrazioni statali, e, come tale, sottratto alla soppressione di diritto degli enti pubblici disposta dallo art. 2 primo comma della legge 20 marzo 1975 n. 70. Ne consegue il carattere pubblicistico del rapporto di lavoro dei dipendenti di detto istituto, che non sia stato risolto prima della citata riforma, e la devoluzione delle controversie ad esso inerenti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (Conf 5560/81, mass n 416283; (Conf 2123/80, mass n 405784).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 13/07/1966 num. 559, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 20/03/1975 num. 70 art. 2, Legge 30/04/1978 num. 154
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)