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Sez. 2, Sentenza n. 18660 del 22/09/2015 (Rv. 636491 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - TRASFERIMENTO DELLA SERVITÙ IN LUOGO DIVERSO | Aggravio per il fondo servente - Sopravvenuta pericolosità del transito veicolare - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636491-01

SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - TRASFERIMENTO DELLA SERVITÙ IN LUOGO DIVERSO

L'aggravio che consente il trasferimento della servitù ex art. 1068, comma 2, c.c. non riguarda solo le esigenze del fondo servente, ma anche le esigenze delle persone che su quel fondo vivono, come nel caso in cui il transito veicolare evidenzi rischi sopravvenuti (nella specie, per la presenza abitativa di un bambino in tenera età).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1068

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)