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Sez. 2, Sentenza n. 9031 del 05/05/2016 (Rv. 639893 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - TRASFERIMENTO DELLA SERVITÙ IN LUOGO DIVERSO | Maggiore gravosità dell'esercizio della servitù per il fondo servente - Configurabilità - Condizioni - Valutazione del giudice di merito - Criteri.
Stato
decisa il 2016-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639893-01

SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - TRASFERIMENTO DELLA SERVITÙ IN LUOGO DIVERSO

La maggiore gravosità, per il fondo servente, dell'esercizio della servitù, prevista dall'art. 1068, comma 2, c.c., come condizione per il trasferimento del peso in luogo diverso da quello originariamente fissato, può dipendere, oltre che da un fatto estraneo all'attività dei proprietari dei fondi interessati, anche dall'utilizzazione del fondo servente da parte del suo proprietario e dal modificarsi della percezione di gravosità che sia obbiettivamente verificabile, attribuendo rilievo la norma, alla luce di una lettura costituzionalmente orientata, principalmente alla condizione del proprietario del fondo servente. Nella valutazione, rimessa al suo apprezzamento, della maggiore gravosità, il giudice di merito deve tenere conto di quella umana e ragionevole tolleranza che dovrebbe presiedere all'esercizio di ogni diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1068 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)